L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 modificato dall’art. 1, comma 911 della legge 296/2006 stabilisce un regime di solidarietà piena (non sussidiaria, né eventuale) del committente imprenditore con l’appaltatore, ed eventuali subappaltatori, per i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Tale principio ha trovato riconoscimento a livello di Parlamento Europeo (risoluzione 26.03.2009) e di Corte di Giustizia (sentenza 12.10.204, C – 60/2003). La Corte costituzionale ha sottolineato che la ratio della responsabilità solidale è quella di evitare il rischio di dissociazione, a danno dei lavoratori, fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione (sentenza n. 254/2017).
Tale solidarietà non sussiste in relazione all’indennità sostitutiva delle ferie non godute che va esclusa dal concetto di “trattamenti retributivi” da interpretarsi in senso restrittivo e quanto al T.R.F. va limitata ai crediti retributivi maturati nel corso di esecuzione dell’appalto.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 gennaio 2019 n. 444
NOTA: la sentenza torna di attualità, dopo che l’art. 2 del D.L. n. 25/2017 ha eliminato il beneficio di preventiva escussione introdotto con legge n. 92/2012