18.01.2019
Trust – Tassazione dei vincoli di destinazione – Solo al momento del reale trasferimento di beni e diritti

Premesso che:

  • in forza dell’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni ed anche sulla costituzione di vincoli di destinazione (trust);
  • nell’ambito concettale dei “vincoli di destinazione” devono essere ricondotti, non solo gli “atti di destinazione” di cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo;

secondo sentenze della Cassazione del 2015, l’immediata tassazione del trust  all’atto della segregazione di beni e diritti, senza dover attendere il successivo trasferimento di essi in favore di soggetti beneficiari diversi dall’autore del vincolo funzionale, riposerebbe sull’asserito rilievo impositivo attribuito dal legislatore al vincolo di destinazione come tale.

Numerose e più recenti sentenze del 2018, sottolineano, invece correttamente che , come per le successioni e donazioni, così anche per i vincoli di destinazione il presupposto dell’imposta rimane quello del reale trasferimento di beni e diritti che si attua solo quando il programma del trust ha avuto esecuzione.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza 17 gennaio 2019 n. 1131