09.11.2018
Affitto d’azienda – Presenza di beni immobili – Corrispettivo – Cessione – Trascrizione: necessità

L’art. 2643 n. 9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all’onere della trascrizione “gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore cdi tre anni”, si riferisce anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell’affitto d’azienda, di cui all’art. 2562 cod. civ, è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615 cod. civ. con l’espressione “gestione e godimento della cosa produttiva” e pertanto la nozione di “fitto”, di cui al detto n. 9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto di azienda (principio di diritto).

Ciò comporta una semplice interpretazione sistematica e non estensiva e, tanto meno, analogica a fronte di una norma certamente speciale.

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26701

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