In tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesma può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza solo in rapporti particolari tra le parti, quali quello di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione.
Nella specie, la S.C. ha escluso che l’aver modificato e ristrutturato l’immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultranovennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell’immobile, padre del ricorrente.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 28 novembre 2025 n. 31126
