L’interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio della azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola alla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove -come per l’azione revocatoria – il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 29 giugno 2025 n. 17477
