In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” proposta jure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità e ciò anche quando l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la società naturale cui fa riferimento l’art. 29 Cost. non è limitata alla c.d. “famiglia nucleare”, di modo che il rapporto fra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 26 giugno 2025 n. 17208
