La traduzione in lingua italiana del mandato alle liti rilasciato all’estero non integra un requisito di validità dell’atto. Il giudice ha facoltà, non obbligo, di nominare un traduttore in mancanza di contestazioni, sempre che non sia in grado di comprendere il significato del documento.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 02 luglio 2025 n. 17876
