La dichiarazione beneficiata, ancorché disgiunta dall’inventario, comporta nei confronti del dichiarante, l’acquisto con effetto immediato e definitivo della qualità di erede e quindi anche il subentro nei debiti del de cuius, restando in discussione solo la limitazione della responsabilità intra vires hereditatris che è condizionata dalla preesistenza o dalla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato “erede puro e semplice”.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 06 dicembre 2024 n. 31310
