Il contratto di apprendistato disciplinato da ultimo dal D. Lgs. n. 167/2011 dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bi-fasico: una prima fase caratterizzata da una causa mista (normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, cui si aggiunge lo scambio fra attività lavorativa e formazione), una seconda fase, soltanto eventuale perché condizionata o al mancato recesso ex art. 2118 cod. civ. o con prosecuzione di un normale rapporto di lavoro.
Nella prima fase è vietato al datore di lavoro di adibire l’apprendista a mansioni diverse da quelle oggetto del contratto e finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze professionali; in caso di inidoneità (fisica o psichica) a ricevere la formazione, viene meno l’oggetto del contratto e il recesso non si qualifica come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non vi è obbligo di repêchage.
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 28 novembre 2024 n. 30657
