La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente ad un “consumatore medio” un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito, non costituisce una pratica aggressiva o sleale nel senso voluto dalla Direttiva 2005/29/CE.
Tuttavia, una volta accertato il carattere aggressivo o sleale di tale proposta, nulla osta a che l’autorità nazionale obblighi il professionista a concedere al consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date di sottoscrizione dei contratti di cui trattasi.
Corte di Giustizia UE, sentenza 14 novembre 2024- Causa C-646/22