Ove il conduttore, in caso di cessazione del contratto di locazione per disdetta, ritardi la restituzione dell’immobile e offra un canone maggiorato per un nuovo eventuale contratto, deve ragionevolmente ritenersi di essere in presenza del riconoscimento da parte del conduttore che in ogni caso il maggior danno è corrispondente all’ammontare del nuovo canone offerto.
In tal caso, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, verificare se la norma dell’art. 2729 cod. civ. in materia di presunzioni semplici, oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibile alla fattispecie astratta.
Deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 16 settembre 2024
