Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini della adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che ne sia vittima, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza sette agosto 2024 n. 22294
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini della adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che ne sia vittima, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza sette agosto 2024 n. 22294
