28.11.2024
Lavoro subordinato (dirigente) – Collegamento di imprese – Unicità (o meno) del centro d’imputazione del rapporto

Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina di per sé l’estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità – che implica la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto – presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche al fine dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 08 agosto 2024 n. 22509