Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, deve ritenersi concluso il contratto quando si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ. ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile programmato.
Va escluso il diritto alla provvigione quando si sia costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo, come nel caso del patto di opzione o di un c.d. preliminare di preliminare, che è negozio valido ed efficace, ma è idoneo soltanto a invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.
La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell’affare per fatto imputabile al venditore trova giustificazione solo nello svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati, attraverso propri mezzi e propria organizzazione.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 04 ottobre 2024 n. 26061a