28.11.2024
Condanna a interessi legali – Esecuzione per pagamento di interessi superiori: esclusione

Il diritto del creditore di procedere per l’importo superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ., nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata la applicabilità della norma di cui all’art. 1284 comma 4, cod. civ. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice del merito.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 11 luglio 2024 n. 19015 (massima ufficiale)