In tema di licenziamento disciplinare, l’assenza nella condotta contestata al lavoratore di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore o per terzi ovvero di concreti vantaggi a favore proprio o di terzi, così come l’eventuale comportamento successivo volto ad eliminarne gli effetti dannosi, non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l’idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23345
