16.10.2024
Licenziamento illegittimo- Reintegrazione – Mutamento mansioni – Trasferimento

L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro, con un successivo rovvedimento, del trasferimento ad altra unità produttiva,laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 cod.civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l’espletamento di posti comportanti mansioni paragonabili alla ultieme mansioni o a mansioni equivalenti.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 10 luglio 2024 n. 18892