La maggiorazione del canone in costanza di rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo non incorre nella nullità ex art. 79 legge equo canone se essa è collegata all’ampliamento della controprestazione; risulta legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata crescente per frazioni successive di tempo nel rapporto, ancorata ad elementi predeterminati, come in caso di lavori di ristrutturazione.
Inoltre l’art. 18 legge 11 novembre 2014 n. 164 nell’aggiunta di un terzo comma all’art. 79 prevede, nei contratti ad uso non abitativo, con un canone annuo superiore ad euro 250.000 (cosiddette “grandi locazioni) riferiti a locali qualificati di interesse storico, la facoltà di concordare termini e condizioni in deroga alle disposizioni della legge sull’equo canone.
Per evidenziate difficoltà connessi alla presenza di un terzo nell’immobile locato si deve interesse di locatore di ottenere l’esatto adempimento della controparte, con esclusione di qualsiasi riduzione della eventuale ex art. 1384 cod. civ.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 06 febbraio 2024 n. 3399