L’adozione da parte della P.A. di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante non determina la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma l’acquisizione della proprietà da parte dell’amministrazione con conseguente preclusione dell’azione di restituzione e di risarcimento del danno che si converte nel diritto all’indennizzo previsto dall’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 09 aprile 2024 n. 9448