In tema di supercondominio i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, cod. civ. o all’unanimità, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella per fatti concludenti.
Il condomino che impugni la deliberazione dell’assemblea per vizi relativi alla regolare costituzione o all’approvazione con maggioranza inferiore a quella di legge, non configurando l’eventuale mancanza di apposita tabella invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo il giudice, comunque, accertare, seppure a posteriori, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 25 gennaio 2024 n. 2406