Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, con o senza registrazioni delle immagini, per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell’interessato, in quanto ricorre il presupposto alternativo di liceità ex art. 24, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 196/2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi adottato in data 08.04.2003 dal Garante.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7289
