22.02.2022
Vendita – Inadempimento – Garanzia per vizi o per qualità essenziali

In tema di compravendita, il vizio redibitorio di cui all’art. 1490 cod. civ. e la mancanza di qualità promesse o essenziali di cui all’art. 1497 cod. civ., pur presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre il secondo è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito del medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che ad un’altra.
In tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde fa carico al compratore che fa valere la garanzia (Cass. Sez. Un. n. 11748/2019).
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 17 gennaio 2022 n. 1218