20.09.2020
Usura – Interessi moratori – Frazione inferiore al tasso usurario – Riferimento ai decreti ministeriali o all’art. 1224, comma 1, cod. civ.

Il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all’interesse moratorio, in modo che il debitore abbia più compiuta tutela.

L’interesse moratorio contrattualmente pattuito concreta una clausola penale ex art. 1382 cod. civ.

La mancata indicazione, nell’ambito del TEGM, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ove essi contengano la rilevazione statistica della maggiorazione media dei moratori. La clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria solo quando essa si ponga “fuori mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

L’art. 1815 cod. civ. va interpretato, non nel senso della non debenza di qualunque interesse moratorio, ma nel senso di illiceità e non debenza della parte che supera il limite usurario, ferma  l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti.

Sono applicabili le clausole dei decreti ministeriali che prevedono, per gli interessi moratori, un aumento di 1/4  rispetto ai corrispettivi più 4 punti percentuali.

Se i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta pur sempre il termine di confronto del TEGM.

Caduta la clausola sugli interessi moratori:

  • le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati oltre ai moratori sull’intero nella misura, se lecita, dei corrispettivi;
  • quanto alle rate a scadere, sorge l’obbligo della immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto oltre agli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione.

Nei contratti di finanziamento erogati ad un consumatore, rimane l’ulteriore possibilità di verificare se è applicabile la tutela contro le clausole vessatorie.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020 n. 19597