20.09.2020
Fallimento – Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis, è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile ex art. 2033 cod. civ, solo se risulti non dovuto.

A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini d legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 17 febbraio 2020 n. 3878