06.05.2026
Supercondominio – Proprietà comune ex art. 1117 codice civile – Necessità

In tema di supercondominio, per poter configurare un rapporto di supercondominialità di fatto fra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c. in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile l’esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi ex art. 1117 c.c., sulla quali si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 27998