In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell’abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all’art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell’apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d’abitazione.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1551
