15.09.2026
Filiazione naturale – Disconoscimento della paternità – Rifiuto del test del DNA da parte del minore – Unica rilevanza del rifiuto o della sua giustificazione da parte del curatore speciale

In tema di disconoscimento della paternità, il rifiuto ingiustificato del figlio a sottoporsi al test del DNA costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., dovendo tuttavia tenersi conto che, ove il figlio sia minorenne, il consenso alla sottoposizione al predetto  test, come pure il rifiuto e la sua relativa giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ha la rappresentanza in giudizio  e, dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione di quest’ultimo alle operazioni peritali posa, in sé, assumere valore di rifiuto alla sottoposizione al teste, risultando a tali fini anche l’ascolto del minore, stante l’attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione  a esprimere al riguardo la relativa volontà.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1988