09.12.2019
Sovraindebitamento – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Dilazione o falcidia

Premesso che:

  • secondo l’art. 7 legge n. 3/20012 (composizione delle crisi di sovraindebitamento), mentre il debitore imprenditore (anche agricolo) e il professionista possono attivare solo l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione totale dei beni, il consumatore può attivare un piano che prescinde dalla deliberazione favorevole dei creditori e quindi anche una falcidia dell’IVA;
  • la disciplina del concordato preventivo e della composizione delle crisi di sovraindebitamento avevano sul punto contenuti sostanzialmente identici;
  • a partire dal 2016, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le domande di concordato preventivo non trovano più limiti quanto al tipo di tributi possibile oggetto di falcidia;
  • in osservanza di tale giurisprudenza, l’art. 182- ter della legge fallimentare (come modificato dall’art. 1, comma 81, legge n. 232/2016), rende possibile una transazione fiscale con pagamento parziale anche dell’IVA;

tutto ciò premesso, deve ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione l’attuale disposizione in materia di concordato preventivo, senza che ciò determini al contempo l’incompatibilità della scelta di segno opposto assunta del legislatore nazionale nella procedura di sovraindebitamento, potendosi ritenere così perseguibile l’obbiettivo della piena riscossione dell’IVA rispetto all’alternativa liquidatoria.

Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre n. 245, estensore Barbera