09.12.2019
Distrazione delle spese – Richiesta dopo la revoca del mandato – Inammissibilità

Essendo consentita dall’art. 93 c.p.c. al solo “difensore con procura”, la richiesta di distrazione delle spese non può essere avanzata dal difensore dopo l’estinzione del mandato per rinunzia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sostituzione, in quanto l’art. 85 c.p.c., prevedendo l’inefficacia della rinunzia o revoca fino a sostituzione “nei confronti dell’altra parte”, non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinunzia o la revoca, hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui sino state comunicate alla controparte negoziale (Cass. 29 agosto 1992 n. 9994).

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 04 dicembre 2019 n.31587