La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla costituzione in giudizio del successore (nella specie di una s.a.s., dal socio accomandatario) e dall’atteggiamento processuale di questo.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 04 dicembre 2024 n. 31130