Non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contradittorio con il precedente proprietario.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32709