26.11.2023
Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese – Responsabilità dei soci

Ancorché l’art. 2495, 3 c., preveda la responsabilità dei soci di società di capitali estinte sino a concorrenza delle “somme” riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, tuttavia “beni” (e non solo somme) è la parola con cui il sistema normativo, nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall’art. 2740 cod. civ.), contrassegna l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore.
Fra tali beni sono ricomprese anche le partecipazioni societarie di cui era titolare la società estinta.
Perciò, l’onere di addurre ragioni giustificative ricade sulle spalle di chi intende sostenere un’interpretazione che restringe alle somme di denaro riscosse l’oggetto della responsabilità patrimoniale piuttosto che sulle spalle di chi argomenta in base al tenore letterale dell’art. 2495. Persuade anche il fatto che il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro delle imprese non si configura come un debito nuovo, ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 08 novembre 2023 n. 31109