La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cd. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ma non necessariamente di tutti i poteri dell’organo di gestione.
L’art. 2639 cod. civ. non esclude che i poteri dell’amministratore di fatto possano convivere, anche contemporaneamente e in concordanza, con l’esercizio di attività da parte di altri soggetti di diritto.
L’amministratore “di fatto” di una società è da ritenersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto” per cui, concorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a questo addebitabili, anche nei casi di colpevole e consapevole inerzia in applicazione della regola di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.
Cassazione Penale, Sezione V, sentenza 24 aprile 2020 n. 12912