In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell’interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l’esistenza di un diritto (iure proprietatis o servitutis) di passaggio che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.
Cassazione Civile, Sezione 2, odinanza15 settembre 2025 n. 25213
