27.03.2026
Contratto collettivo personale direttivo aziende di credito – Rimborso spese legali – Esclusione per Illecito “in occasione” dell’attività lavorativa

E’ censurabile in sede di legittimità l’interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale (art. 6 c.c.n.l. personale direttivo aziende di credito)  venga intesa come diretta al addossare all’impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poso in essere “in occasione” dell’attività di lavoro e quindi anche in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell’attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dal c.c.n.l. abbia ad oggetto l’esercizio legittimo delle funzioni affidate  e in linea con le direttive del datore e con le finalità dell’azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime e in contrasto con le istruzioni aziendali (nella fattispecie, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il delitto di cui all’art. 2622 c.c. offendesse solo i soci e i creditori della banca, senza considerare la natura plurioffensiva  finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).

Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 02 settembre 2025 n. 24385