09.10.2022
Sentenza costitutiva (art. 2932 cod. civ.) e accertamento dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà- Edilizia residenziale pubblica

La sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. implica un obbligo a contrarre rimasto inattuato; la sentenza dichiarativa presuppone, all’opposto, che un contratto si sia già perfezionato: la prima provoca una modificazione della realtà giuridica preesistente al giudizio; la seconda ha valore meramente ricognitivo di un effetto traslativo già prodotto. L’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione può essere soddisfatto con la pronuncia di mero accertamento.

Nel caso di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di un Comune, con l’accettazione della domanda dell’assegnatario e la comunicazione del prezzo si conclude il procedimento amministrativo da cui dipendono il sorgere e la concretizzazione del diritto alla cessione, mentre per il trasferimento della proprietà è comunque necessario un successivo atto traslativo da stipularsi in forma scritta. Ove l’assegnatario abbia offerto o effettuato il pagamento del corrispettivo, l’assegnatario in locazione diventa titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 05 settembre 2022 n. 26136