11.03.2021
Risarcimento del danno – Prescrizione – Fatto reato

L’art. 2947, comma 3, seconda parte, cod. civ., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi ( 5 anni e 2 anni) con decorso dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento.

Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata e il diritto medesimo è soggetto prescrizione fissata nei primi due commi dell’art. 2947 cd. civ., con decorrenza dal giorno del fatto.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 04 febbraio 2021 n. 2694