11.11.2019
Repechage – Sopravvenuta inidoneità – Giustificato motivo – Condizioni

La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni di originaria adibizione non costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, perché può essere escluso dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività che sia riconducibile – alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori.

La inesistenza nel nostro ordinamento di una nozione unitaria di disabilità ha condotto la Cassazione a costruire il concetto di disabilità sulla base della Direttiva 2000/78/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia secondo cui la disabilità consiste in una “limitazione risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in iterazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 28 ottobre 2019 n. 27502