05.05.2020
Rapporto di conto corrente – Onere della prova

In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornite la prova, sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenzino le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 17 aprile 2020 n. 7895

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