18.10.2019
Processo civile – Responsabilità aggravata – Quantificazione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Nel caso di specie, la controricorrente (esercente professione forense) nel giudizio di cassazione si è costituita con una inusitata memoria di costituzione invece che con controricorso; ha introdotto il giudizio con una opposizione manifestamente tardiva; ha persistito nella proprie posizioni di resistenza nonostante i numerosissimi precedenti contrari della Cassazione: quindi ha agito almeno con colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt.

La somma equitativamente determinata ex art. 97, comma 3, c.p.c. può consistere in un importo uguale a quello delle spese riconosciute alla parte vittoriosa per il giudizio avanti la Cassazione.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 03 ottobre 2019 n. 24649