La trasformazione del contratto a termine nel contratto a tempo indeterminato consegue al mancato rispetto del limite percentuale (nella specie 15%) di contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto a quelli a tempo indeterminato
La non contestazione di un fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato.
Se il giudice ha ritenuto contestato un fatto e, in mancanza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 30 settembre 2019 n. 24360