20.12.2023
Processo Civile – Documenti – Esame – Specifica istanza: necessità

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti la impossibilità per la controparte di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti ai fini della decisione.

Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria denunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti, comunque esistenti in atti, determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda o comunque sollecitate dalla parte interessata

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 06 ottobre 2023 n. 28217