Il conduttore di un esercizio commerciale che, dopo aver contestato nella vigenza del primo sessennio di locazione l’esistenza di un grave vizio dell’immobile, non può rinnovare il suo reclamo in caso di rinnovazione automatica del contratto, dovendosi ritenere integrata la presunzione che avesse rinunziato a far valere il vizio, anche se erano trascorsi tre anni senza che il vizio fosse stato eliminato dai locatori.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 luglio 2023 n.21845