20.05.2020
Procedimento disciplinare – Illeciti tardivamente contestati – Rilevanza

I fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti tempestivamente contestati ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio.
Sotto tale profilo si può tener conto di precedenti provvedimenti disciplinari risalenti anche oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui all’art. 7, u.c. legge 300/1970.
I requisiti della immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporale, quando consti di una serie di fatti che esigono una valutazione globale e unitaria.
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 12 maggio 2020 n. 8803