20.09.2020
Pensione di reversibilità – Coniuge superstite ed ex coniuge – Ripartizione

La ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, operando, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale  n. 499/1999), anche sulla base di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, come: entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, condizione economica dei due, durata della rispettive convivenze prematrimoniali.

La concreta ripartizione va determinata con discrezionalità, stante il carattere equitativo dei suddetti correttivi.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 28 aprile 2020 n. 8263