08.05.2025
Patto commissorio – Patto marciano: stima del bene oggettiva o affidata a esperto indipendente – Liceità

Il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 cod. civ. non opera quando nell’operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell’eventualità di inadempimento del debitore, il venditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza di prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 cod. civ. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso e all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 07 febbraio 2025 n. 3532