Il termine di 15 giorni per l’opposizione al decreto emesso ex art. 28 legge 300/1970 decorre dalla comunicazione della cancelleria o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 25 gennaio 2026 n. 1619
Il termine di 15 giorni per l’opposizione al decreto emesso ex art. 28 legge 300/1970 decorre dalla comunicazione della cancelleria o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 25 gennaio 2026 n. 1619
