Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, tale modalità può essere praticata solo quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis del D. Lgs. N. 82/2005 o dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministro della giustizia.
Ciò non significa che la notifica non possa avvenire allo specifico luogo fisico eventualmente associato al domicilio digitale: non vi è, infatti, norma che escluda la validità della notificazione degli atti del processo presso il domicilio eletto e che sancisca la validità della sola notificazione a mezzo p.e.c.
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 02 settembre 2021 n. 23792