In materia di mobbing, se responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ., in quanto l’autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l’applicazione dello statuto dell’illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova e al regime della prescrizione.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 13 novembre n. 29310