24.01.2020
Mobbing orizzontale – Dolo del collega e colpa del datore ex art. 2087 cod. civ.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro per mobbing, sono rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Per poter configurare il c.d. mobbing orizzontale, al comportamento doloso del collega di lavoro, deve accompagnarsi quello colposo del datore di lavoro che, in violazione dell’art. 2087 cod. civ., non ha posto in essere tutte le cautela necessarie ad evitare la nocività del luogo di lavoro in danno alla persona del proprio dipendente.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 20 gennaio 2020 n. 1109